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Amministrazione di sostegno

 

L’Amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela nato allo scopo di proteggere tutte quelle persone che si trovano, anche solo temporaneamente, in una condizione di “fragilità” (ad esempio per anzianità, disabilità, dipendenze e/o patologie della sfera cognitiva) tale da non permettere loro di curare autonomamente i propri interessi personali o patrimoniali.
È uno dei campi d’azione d’eccellenza dello Studio, il quale offre completa assistenza sia nella procedura volta alla nomina dell’Amministratore di sostegno sia nelle successive iniziative giudiziali e stragiudiziali che dovessero essere necessarie (ad esempio per l’accettazione di eredità in nome e per conto del beneficiario, la vendita/acquisto di immobili e tutte le altre attività di straordinaria amministrazione).

Per saperne di più:

F.A.Q.

Chi può richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno?

La nomina dell’ADS può essere richiesta da tutti i soggetti di cui all’art. 406 c.c., tra cui lo stesso beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i responsabili dei Servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, il Pubblico Ministero.

Come viene nominato l’Amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno viene nominato previo ricorso al Giudice tutelare, contenente, tra gli altri, i dati e le informazioni (ad esempio mediche) della persona che ne ha bisogno, i dati del candidato ADS (se già individuato), i motivi per cui è necessaria la nomina dell’ADS.

Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?

Non sono richiesti particolari requisiti: di norma, l’ufficio viene conferito al candidato già indicato dai richiedenti (di norma si tratta di un parente del beneficiario). Nel caso in cui non sia stato individuato un candidato (ad esempio, in caso di disaccordo), il Giudice nomina un ADS esterno, nella persona che ritiene più idonea allo scopo.

Quali sono i poteri dell’Amministratore di sostegno?

L’Amministratore può liberamente compiere, in nome e per conto del beneficiario, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Solo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di immobili, accettazioni di eredità o donazioni etc.) richiede una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’Amministratore di Sostegno può essere revocato e sostituito?

Sì, su domanda dello stesso beneficiario, dell’Amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero o degli altri soggetti che possono richiederne la nomina al Giudice Tutelare, qualora ritengano si siano verificate talune condizioni che ne rendono necessaria la revoca o la sostituzione.

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